Unioni civili e assegno: guadagnare meno non basta per ottenerlo

La differenza di reddito tra due ex partner non comporta automaticamente il diritto a un assegno economico dopo lo scioglimento dell’unione civile. La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, richiama la necessità di verificare in concreto i presupposti assistenziali e perequativo-compensativi del contributo.

Quando può essere riconosciuto l’assegno?

Il giudice deve esaminare le effettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti, distinguendo la funzione assistenziale, legata all’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e alla concreta impossibilità di procurarseli, dalla funzione perequativo-compensativa, relativa ai sacrifici professionali e reddituali sostenuti nell’ambito del progetto di vita comune e al contributo apportato alla formazione del patrimonio della coppia o dell’altro partner.

Non basta, quindi, dimostrare che l’ex partner guadagna di più. Occorre accertare i fatti che giustificano l’attribuzione dell’assegno.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia riguardava lo scioglimento di un’unione civile tra due donne, preceduta da un periodo di convivenza. In sede di merito era stato riconosciuto un assegno mensile di 550 euro, valutando anche la disparità delle rispettive condizioni economiche e le opportunità lavorative asseritamente sacrificate nel corso della relazione.

La Suprema Corte ha ritenuto necessario un accertamento più rigoroso dei presupposti dell’assegno. Ha pertanto cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, per una nuova valutazione. Non ha escluso in via definitiva il diritto al contributo.

Rileva anche la convivenza precedente?

Sì. Nella ricostruzione del rapporto possono assumere rilievo anche gli anni di convivenza precedenti alla costituzione dell’unione civile, secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023. La verifica deve concentrarsi sulle scelte condivise, sulle eventuali rinunce professionali e sull’effettivo contributo alla vita comune.

Quali conseguenze pratiche?

Chi domanda l’assegno deve allegare e dimostrare gli elementi concreti che ne giustificano il riconoscimento. In particolare, quando invoca la funzione compensativa, è necessario verificare il nesso tra sacrifici professionali, organizzazione familiare e contributo dato alla vita comune. Chi contesta la domanda può invece valorizzare gli elementi relativi all’autonomia economica del richiedente e alla mancanza dei presupposti compensativi.

La disparità economica è un dato da valutare, ma non basta, da sola, a fondare il diritto all’assegno.

Riferimenti: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25495/2025; Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 35969/2023; art. 1, comma 25, legge n. 76/2016; art. 5, comma 6, legge n. 898/1970.

Avv. Giovanni Ettore Sipoli
Studio Legale – Crotone
www.avvocatosipoli.it

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