
Il genitore che omette di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice può incorrere in responsabilità penale. La semplice disoccupazione, da sola, non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità di adempiere.
Il mantenimento dei figli non è soltanto un obbligo economico: è una responsabilità fondamentale che continua a sussistere anche dopo la separazione dei genitori.
L’art. 570-bis del codice penale sanziona la violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli. Le difficoltà economiche dell’obbligato devono essere valutate concretamente: la mera condizione di disoccupazione non costituisce automaticamente una causa di esclusione della responsabilità. Occorre verificare se vi sia stata un’effettiva, oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiere, alla luce delle circostanze del caso.
L’acquisto occasionale di vestiti, beni o regali per i figli non sostituisce automaticamente il versamento dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice. La rilevanza di eventuali prestazioni diverse va valutata alla luce del provvedimento giudiziale e delle specifiche circostanze.
La Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza n. 6179/2026, ha evidenziato che, nell’ambito dell’art. 570-bis c.p., l’omesso versamento protratto per un numero significativo di mensilità può integrare una condotta abituale che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
Il mancato mantenimento può incidere direttamente sulle condizioni materiali di vita dei minori, scaricando sull’altro genitore il peso delle spese necessarie. Chi subisce l’inadempimento può valutare gli strumenti di tutela civile e, ricorrendone i presupposti, penale. Ogni situazione richiede un esame specifico dei provvedimenti giudiziari, dei pagamenti effettuati e delle condizioni economiche effettive.
La separazione non interrompe il dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Avv. Giovanni Ettore Sipoli – Studio Legale Sipoli, Crotone
Riferimento giurisprudenziale: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 6179/2026 (16 febbraio 2026).
